Art. 10.
(Modifica all'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti della targa supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (historicum), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e di omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4».